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D.M. 03/08/2006

-nella piana prospiciente il Rio Nugola, e nella piana delle Tregge lungo la strada provinciale delle Sorgenti e Fornellino lungo la strada provinciale di Parrana S. Martino le aree dovranno rimanere inalterate quale filtro tra il limite del perimetro e i soprastanti Poggi Collinari in maniera da permettere la godibilità totale del sistema collinare medesimo, i corsi d'acqua esistenti dovranno mantenere la loro funzione e non potranno mutare il loro aspetto, non potranno essere mai coperti o "tombati" e dovranno segnare il territorio come tagli voluti dall'uomo per la regimazione delle acque, dovranno assicurare il deflusso delle acque meteoriche e dovranno rimanere e essere trattati esclusivamente con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;

-le strutture edilizie esistenti all'interno delle anzidette piane, dissonanti tra loro per materiali e rifiniture, dovranno assumere un aspetto unitario sia come disposizione planimetrica di annessi, sia nelle cromie, in un ordine che avvalendosi dei caratteri paesaggistici dia comunque un'immagine equilibrata scevra da arbitrarie scelte sia sul piano estetico che sul piano di destinazione d'uso delle aree adiacenti e dei terreni circostanti;

-i depositi per GPL o altro dovranno essere necessariamente interrati senza però compromettere lo stato vegetazionale presente nell'area interessata;

-all'interno del comparto, non sono ammesse opere tali da alterare irreversibilmente la lettura del paesaggio naturale e rurale che comportino danni paesaggistici e danni all'originaria conformazione orografica e morfologica dei Poggi con particolare riferimento alla salvaguardia dei crinali;

- ogni operazione di taglio delle alberature da limitarsi alle strette esigenze conservative e di manutenzione del verde, dovrà essere accompagnata da corrispondenti misure di riempimento con essenze tradizionalmente esistenti sull'area;

-non saranno ammesse attività di cave estrattive;

- saranno sostenute le attività agricole produttive tramite l'ammissibilità di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per fini agroturistico e turistico-ricettivo, l'apicoltura, etc.;

-attualmente l'area non presenta alcuna attività di campeggio, agricampeggio o caper-service, neanche a carattere temporaneo, tuttavia, vista la potenzialità, vista la natura viaria e la vastità del territorio, al fine di favorire lo sviluppo di attività turistico-ricettive tese ad una fruizione ecosostenibile del territorio stesso e del paesaggio in questione, si ritiene possibile ammettere l'eventuale inserimento di "strutture" idonee e congrue con questo stato dei luoghi;

-l'eventuale intervento, sarà da realizzarsi completamente in legno, senza platee in calcestruzzo e comunque di sviluppo contenuto, previo uno studio approfondito geomorfologico, orografico e del verde;

- tutti gli interventi dovranno quindi tener conto dello specifico contesto paesaggistico in cui si inseriscono, e non dovranno apportarvi modifiche che possono stravolgere le caratteristiche originarie dei luoghi nei loro aspetti geomorfologici, vegetazionali, paesaggistici e culturali. Negli impianti sportivi già esistenti, si dovrà procedere solo con opere di recupero e ripristino, mentre in quelli di nuova previsione, si dovrà escludere l'adozione di coperture pneumatiche, o comunque tensostrutture di grandi dimensioni. Per quanto non espressamente riportato nelle suddette prescrizioni, misure e criteri di gestione dell'area in argomento, si rimanda al piano strutturale del comune di Collesalvetti e alle relative norme tecniche di attuazione, il cui avviso di approvazione è stata pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 21 dicembre 2005»;

- Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;

- Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo;

- Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dai citati dispositivi di legge, attenendosi alle disposizioni, misure e criteri di gestione, per l'area di cui trattasi, enunciati nel presente decreto, costituenti disciplina di tutela che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del medesimo decreto legislativo, diviene parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare;

Decreta: L'ambito territoriale «Il Poggio Belvedere nell'ambito di Poggi e Colline all'interno del Sistema delle Colline Livornesi» ricadente in frazione di Nugola del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria in scala 1/25.000, depositata presso i competenti uffici comunali, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modifiche e integrazioni, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle norme contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione indicati nel presente atto. La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo pretorio del comune di Collesalvetti e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 agosto 2006 Il direttore generale: Cecchi Allegato

 

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